Per questo motivo, Digital to Asia ha chiesto ad ADVANT Nctm (China desk) che, da anni, opera in Cina come studio legale, una breve introduzione e un parere sulla legge recentemente varata in Cina in materia di protezione di dati, o PIPL.
Ci hanno dato il loro contributo Carlo Geremia e Pierpaolo Canero, professionisti del China desk di ADVANT Nctm.
Cina: dati personali e e-commerce
Le modalità di vendita di un prodotto o di fornitura di un servizio in Cina possono differire molto da quelle “occidentali”, prevedendo strategie di marketing e modelli commerciali che sfruttano strumenti, come l’utilizzo dei “mini-programmi” di WeChat (il più popolare social network in Cina) ed un estensivo uso della realtà aumentata, non utilizzati altrove.
Se da un lato è necessario padroneggiare questi strumenti dal punto di vista tecnico e funzionale alla strategia aziendale, dall’altro lato è necessario districarsi nel complesso sistema normativo per la sicurezza e gestione delle informazioni personali raccolte.
Questo sistema normativo è stato di recente profondamente riorganizzato con l’entrata in vigore della “Data Security Law” (1° settembre 2021), e della “Personal Information Protection Law” (1 novembre 2021). Quest’ultima, in particolare, ha introdotto una serie di importanti obblighi sia per le aziende cinesi che per le aziende straniere che, pur non presenti sul territorio della RPC, raccolgono online dati personali di soggetti che si trovino nel territorio cinese.
Principi per la raccolta dei dati
Le informazioni personali raccolte devono essere le minime indispensabili per fornire il prodotto o servizio; devono essere conservate per il minor tempo necessario; il processo di raccolta deve essere condotto in maniera trasparente garantendo l’accuratezza delle informazioni raccolte e la loro sicurezza.
Il consenso dell’individuo è la base del trattamento dei dati
Indipendentemente da dove si trovi l’azienda, questa deve ottenere il consenso esplicito per la raccolta delle informazioni personali degli individui che si trovino all’interno del territorio cinese, indipendentemente dalla loro nazionalità. Per “informazioni personali” si intende qualsiasi tipo di informazione che possa ricondurre all’identità della persona, ad eccezione quindi di quelle raccolte in maniera anonima.
Il consenso dell’individuo per la raccolta di “informazioni personali sensibili”
Un esplicito consenso deve essere richiesto per la raccolta delle informazioni personali definite “sensibili”, cioè tutte le informazioni che potrebbero causare un danno alla persona o ai suoi beni se diffuse, potenzialmente, quindi, anche il semplice numero di cellulare.
È necessario quindi per l’azienda identificare quali informazioni sensibili stia raccogliendo e chiedere ai soggetti interessati il consenso per la raccolta e l’utilizzo di tali informazioni
Attenzione: il consenso non è necessario se le informazioni personali, anche sensibili, sono necessarie per la conclusione e l’esecuzione del contratto. Ad esempio, la raccolta dell’indirizzo necessario per la spedizione di un prodotto non richiede il consenso del soggetto interessato, salvo questo indirizzo venga utilizzato per finalità diverse dalla spedizione del prodotto.
Trasferimento dei dati all’estero
Un separato ed esplicito consenso deve essere richiesto per il trasferimento dei dati personali all’estero.
Se una società estera raccoglie i dati di clienti, fornitori e dipendenti in Cina attraverso la propria filiale sul territorio, per il trasferimento di questi dati all’headquarter, è necessario ottenere un consenso esplicito da parte dei soggetti interessati.
Se la quantità di dati trasferiti supera determinate soglie previste dall’Autorità per la Regolamentazione del Cyberspazio bisognerà inoltre chiedere un “security assesment”, con validità di due anni, i cui termini per l’ottenimento devono però ancora essere definiti. Queste soglie corrispondono alla raccolta di informazioni personali riguardanti più di 100.000 individui e/o la raccolta di informazioni sensibili di più di 10.000 individui.
Come adeguarsi
Bisogna prestare la massima attenzione al tipo di dati raccolti, classificandoli, ed alle modalità del loro trattamento, è obbligatorio richiedere i consensi necessari e, se i dati non vengono conservati in Cina, richiedere un ulteriore espresso consenso per il loro trasferimento.
Questa serie di obblighi può essere parzialmente mitigata facendo affidamento ad una piattaforma (market place) di e-commerce. Gran parte dei requisiti di compliance verrebbero infatti spostati sulla piattaforma. La scelta di una piattaforma ha, tuttavia, dei costi operativi e, in tal, caso bisogna valutare se è la scelta più efficace per il tipo di prodotto venduto.
Chi vende online beni o servizi destinati a soggetti in Cina deve pertanto adeguare alla nuova normativa le proprie privacy policy, consensi, e cookie policy per i consumatori che accedono dalla Cina. Questa documentazione dovrà essere anche in cinese.
Carlo Geremia e Pierpaolo Canero
professionisti del China desk di ADVANT Nctm
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Fondato nel 2000, ADVANT Nctm è uno dei principali studi legali indipendenti in Italia, con circa 260 avvocati e dottori commercialisti.
Assiste società, banche e istituzioni finanziarie, multinazionali ed enti pubblici in tutte le aree del diritto commerciale dai suoi uffici di Milano, Roma, Londra e Shangai.
L’associazione ADVANT è stata costituita nel 2021 da tre studi: Altana in Francia, Beiten Burkhardt in Germania e Nctm in Italia.
Gli studi associati di ADVANT sono leader della consulenza legale e fiscale nelle rispettive giurisdizioni.
Forte di una sede operativa a Shanghai, ADVANT Nctm è uno dei pochissimi studi legali italiani con licenza ad operare in Cina conseguita nel 2010 presso il Ministero della Giustizia cinese ed un’esperienza unica maturata con clienti italiani che investono in Cina e con imprese cinesi interessate al mercato italiano ed europeo.
I professionisti del Desk, italiani con piena padronanza della lingua cinese parlata e scritta e una profonda conoscenza acquisita sul campo della cultura cinese, della diplomazia, del territorio e delle sue dinamiche di business, sono apprezzati e riconosciuti dalle principali guide legali internazionali, in particolare per le attività cross border tra i due paesi.
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